Passaporto/carta d'identità valida per l'espatrio. E' necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità. Se il Paese fa parte dell'UE è sufficiente la carta di identità valida per l'espatrio.
Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia di informarsi preventivamente presso l'Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.
Ai viaggiatori diretti all'estero si consiglia di munirsi sempre di passaporto, con validità residua ed eventuale visto richiesti dal Paese di destinazione (informarsi al riguardo presso il competente Ufficio diplomatico-consolare in Italia o con il proprio agente di viaggio).
Il passaporto resta, infatti, il principale documento per le trasferte oltre confine, poiché universalmente riconosciuto, mentre non sono molti i Paesi che accettano la carta d'identità italiana valida per l'espatrio.
A tale proposito si segnala che spesso comportano notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) sia le carte d'identità in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza, sia quelle in formato elettronico rinnovate con il foglio di proroga rilasciato dal Comune, sia le carte d'identità la cui validità sia stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita, come disposto dal recente Decreto - Legge del 09.02.2012, n. 5, art. 7, comma 1, emanato con la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 10.02.2012.
A puro titolo informativo si comunica che il suddetto Decreto stabilisce che le carte di identità rilasciate o rinnovate dopo il 10 febbraio 2012, devono considerarsi valide fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
Viaggi all'estero dei minori: Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d'identità valida per l'espatrio.
I documenti per viaggiare (definizione e specifiche a cura della Polizia di Stato)
I documenti necessari per il viaggio sono diversi e vanno distinti in base alla destinazione del viaggio.
Nel caso si viaggi sul territorio nazionale, è sufficiente l'esibizione di uno dei documenti di identificazione specificamente indicati all'articolo 35, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 445 del 28 dicembre 2000 ("Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato").
Nel caso di viaggi in Stati Schengen o in Paesi esteri extra-Schengen, l'interessato deve sempre essere in possesso di un documento riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere.
Nel dettaglio, i documenti riconosciuti validi per l'attraversamento delle frontiere sono:
a) la carta d'identità valida per l'espatrio, cosi come specificamente previsto dall'articolo 3, del TULPS;
b) il passaporto, rilasciato ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni (ovvero i documenti equipollenti ad esso, quali, ad esempio, il passaporto collettivo,disciplinato dall'articolo 20 della medesima fonte normativa);
c) diverso documento di viaggio specificamente riconosciuto dallo Stato di destinazione; nel caso dell'Italia, sono riconducibili a tale ultima categoria le tessere personali di riconoscimento rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.07.1967, n. 851, (ai dipendenti civili dello Stato nonché ai militari, tessere AT/BT), nonché il c.d. lasciapassare per minore di anni quindici, specificamente previsto dall'Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957, vidimato dalle Questure, secondo le disposizioni in materia di passaporto.
Con specifico riguardo alla circolazione nello Spazio UE, SEE e CH, occorre precisare che:
Dalla lettura del Manuale pratico delle guardie di frontiera (c.d.Manuale Schengen) emerge che i cittadini UE, SEE e CH possono circolare nello spazio UE, SEE e CH qualora la loro identità sia stata accertata mediante l'esibizione della carta d'identità valida per l'espatrio, del passaporto (o documento equipollente) ovvero di diverso documento di viaggio specificamente riconosciuto dallo Stato di destinazione (come ad esempio,tessere AT/BT e lasciapassare per minore di anni quindici).
Sulla stessa linea, sono le indicazioni contenute nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; all'articolo 4, viene, infatti, precisato che il cittadino dell'UE munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità ha il diritto di lasciare il territorio dello Stato membro per recarsi sul territorio di un altro Stato membro. Tale direttiva è stata recepita dall'Italia con il novellato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.